Statuto MPC
Ente di tipo associativo
Art. 1
Denominazione oggetto
L'Associazione denominata MPC è una associazione
culturale apolitica, apartitica, areligiosa e senza scopo di lucro.
Art. 2
Sede
L'associazione ha sede legale in Milano, via Alcuino
7 - 20149.
Le riunioni e gli incontri verranno di volta in volta
convocati presso le sedi decise dal comitato direttivo.
Art. 3
Finalità
Scopo dell'associazione è :
a)Promuovere e diffondere la "cultura" della pipa;
b)Valorizzare l'attività artigianale italiana,
con particolare riguardo a quella relativa alla produzione della pipa,
in riferimento al suo design, al valore storico e culturale di una
ricerca, progettazione e realizzazione tradizionale;
c)Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione,
nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale
di maturazione e crescita umana e civile;
d)Collaborare con persone, enti ed associazioni per lo
svolgimento dei suddetti indirizzi associativi.
e)promuovere incontri, convegni, manifestazioni riguardanti
la pipa, il tabacco da pipa ed i sigari;
f)informare gli associati sul mercato della pipa, del
tabacco da pipa, dei sigari e degli accessori.
L'associazione si avvarrà, per il raggiungimento
dei suoi scopi, sia di strumenti cartacei che telematici..
Art. 4
Associati
Sono associati del MPC, oltre ai partecipanti all'atto
costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o
enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta
scritta approvata.
I Soci si distinguono in :
A.Fondatori: ovvero coloro che partecipano alla costituzione
dell'originario fondo di dotazione;
B.Ordinari: ovvero coloro che aderiscono all'Associazione
durante la sua esistenza;
C.Sostenitori: ovvero le persone fisiche, enti società
o aziende che condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione,
contribuiscono al loro perseguimento con elargizioni e donazioni. Essi
non hanno diritto di voto e vengono nominati dal Comitato direttivo. I
loro contributi di qualsiasi natura non impegnano in alcun modo l'Associazione
MPC e non vincolano la gestione del patrimonio sociale.
D.Simpatizzanti: ovvero coloro che usufruiscono di particolari
quote associative, finalizzate a promuovere l'adesione a MPC. Essi non
hanno diritto di voto.
Spetta al Comitato Direttivo deliberare insindacabilmente
sulle domande di ammissione.
La mancata ammissione di un soggetto verrà motivata
allo stesso.
Gli associati devono versare le quote associative
annuali richieste dal Comitato Direttivo che delibererà
in porposito di anno in anno.
Il Comitato direttivo potrà stabilire particolari
condizioni associative, al fine di promuovere l'adesione a MPC, di cui
nessun soggetto potrà usufruire per oltre due anni.
La quota associativa non è trasmissibile e non
è rivalutabile.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto,
dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per poter possedere la qualifica di socio è necessario
il compimento della maggiore età.
Art. 5
Diritti dei soci
I Soci hanno diritto di:
a.essere convocati per l'Assemblea generale;
b.essere convocati in occasione di manifestazioni nazionali
od internazionali o di ogni altra manifestazione promossa dal MPC;
c.ricevere annualmente il bilancio consuntivo del MPC;
d.ricevere la tessera e le eventuali pubblicazioni del
MPC;
e.recedere in qualsiasi momento dall'associazione al
MPC, senza diritto di rivalsa sulle quote versate.
Art. 6
Gli associati vengono ammessi a far parte del MPC senza
limiti di tempo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti.
Gli associati cessano di appartenere al MPC per dimissione
o decadenza.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni
momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto
al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo
con delibera motivata contro gli associati:
a.che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero
che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione o
lesivi eticamente e/o moralmente rispetto ai principi dell'Associazione
e/o dei suoi associati;
b.che non eseguono in tutto o in parte il versamento
delle quote sociali stabilite dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea
per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c.che non adempiono i doveri inerenti alla qualità
di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato
dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione,
può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata
postale inviata al Presidente del MPC.
Art. 7
Gli organi dell'Associazione sono:
A) l'Assemblea dei soci;
B) il Comitato Direttivo;
C) il Presidente;
D) il VicePresidente;
E) il Segretario;
F) il Tesoriere.
Art. 8
Assemblea
L'assemblea è formata da tutti gli associati ed
è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione
dell'Assemblea dovrà essere effettuata anche qualora ne faccia richiesta
un terzo degli associati con l'indicazione degli argomenti da porre all'O.d.g.
In caso di tale richiesta, il Presidente del Comitato
Direttivo, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'Assemblea
Generale entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Per la validità della sua costituzione e delle
sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti
o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere
saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione,
l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno cinque soci e
delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto
sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi
degli associati .
Ciascun socio potrà conferire delega scritta per
la partecipazione all'assemblea ad altro socio.
Ciascun socio potrà rappresentare al massimo cinque
soci
Spetta all'assemblea, che si radunerà almeno una
volta all'anno, deliberare in merito:
all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei
Revisori;
all'approvazione ed alle modifiche dello Statuto e di
eventuali regolamenti;
ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse
sottoporre;
agli indirizzi e regolamenti della vita associativa.
Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito
verbale.
Art. 9
L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima
della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera,
oppure inoltrata tramite e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima
della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto anche se espresso
con delega.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro
associato.
Art. 10
Comitato Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo
nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli
associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla
loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o
più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà
altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno
in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli
in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero
Comitato Direttivo si intenderà decaduto.
Art. 11
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o
lo statuto riservano all'assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione
e decide sulla destinazione degli introiti e degli avanzi di gestione agli
scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo
la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi
agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi
spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri
poteri a uno o più membri del Comitato.
Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato
Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Segretario ed
il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte
all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre, per sottoporre all'assemblea
l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, ed
il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli associati possono prendere visione degli atti concernenti
l'attività dell'associazione e del bilancio consuntivo, che deve
restare depositato in copia, presso la sede dell'associazione, durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato.
Il Comitato Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della
riunione, mediante comunicazione scritta inoltrata tramite lettera o e-mail,
con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio e-mail inoltrata almeno due giorni prima della
data prevista per la riunione.
Il Comitato Direttivo viene convocato ogni volta su iniziativa
del Presidente, di due terzi dei suoi componenti o su richiesta dell'Assemblea,
previa indicazione dell'ordine del giorno. In caso di assoluta e comprovata
urgenza, il Comitato Direttivo può sostituirsi all'Assemblea Generale,
salvo l'obbligo di convocarla entro tre mesi dal compimento dei singoli
atti di competenza dell'Assemblea per chiedere la ratifica.
Per la validità delle sue deliberazioni è
necessaria la presenza di almeno due dei suoi membri.
Art. 12
Il Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice
Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e
in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Nomina, a suo insindacabile giudizio, il Vice Presidente,
scegliendolo fra i membri del Comitato Direttivo.
Consultati gli eletti nel Comitato Direttivo, attribuisce
le cariche all'interno dello stesso.
Convoca il Comitato Direttivo e può convocare
l'Assemblea Straordinaria.
Art. 13
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente del Comitato Direttivo sostituisce
il Presidente in caso di suo impedimento.
Art. 14
Il Segretario
Il Segretario attua le delibere dell'Assemblea Generale,
del Comitato Direttivo e del Presidente e, in particolare:
a.sovrintende alla Segreteria ed all'archivio;
b.convoca per iscritto le riunioni ordinarie dell'Assemblea
Generale e, su mandato esplicito del Presidente, quelle straordinarie;
c.redige e firma i verbali delle riunioni e ne invia
copia ai membri aventi diritto;
d.tiene il libro dei Soci;
e.tiene il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea
Generale e del Comitato Direttivo;
f.gestisce le tessere associative.
Art. 15
Il Tesoriere
Il ruolo del Tesoriere, che può essere affidato
al Segretario, è quello di gestire l'amministrazione dell'Associazione.
In particolare:
a.tiene la contabilità;
b.intrattiene gli eventuali rapporti di conto corrente
con gli istituti di credito;
c.tiene il libro cassa;
d.predispone i bilanci di consuntivo e preventivo con
la collaborazione degli altri componenti il Comitato Direttivo.
Art. 16
Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato:
a)dal patrimonio iniziale di ¤ 1.000,00 (euro
mille/00);
b)dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari
dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità
ed al funzionamento dell'associazione;
c)dai contributi di altre persone fisiche e giuridiche;
d)da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e)da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1 ottobre
al 31 settembre.
Entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio verranno
predisposti dal Comitato Direttivo il rendiconto di cassa dell'esercizio
chiuso ed il preventivo dell'esercizio successivo.
Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti,
neppure in maniera indiretta, ai Soci. Detti eventuali avanzi di gestione
verranno eventualmente utilizzati nell'esercizio successivo per le finalità
già previste dall'Art. 1.
Art. 17
Scioglimento
L'associazione si estingue:
a)quando il patrimonio è divenuto insufficiente
rispetto agli scopi;
b)per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di estinzione il Comitato Direttivo procederà,
direttamente o tramite la nomina di un liquidatore, alla liquidazione delle
attività e delle passività dell'associazione.
In caso di estinzione l'assemblea delibererà in
merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo
la procedura prevista dalla normativa vigente.
Art. 18
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.