Statuto dell'Associazione MPC (scaricabile qui):


Statuto MPC
Ente di tipo associativo

Art. 1
Denominazione oggetto
L'Associazione denominata MPC è una associazione culturale apolitica, apartitica,  areligiosa e senza scopo di lucro.

Art. 2
Sede
L'associazione ha sede legale in Milano, via Alcuino 7 - 20149.
Le riunioni e gli incontri verranno di volta in volta convocati presso le sedi decise dal comitato direttivo.

Art. 3
Finalità
Scopo dell'associazione è :
a)Promuovere e diffondere la "cultura" della pipa;
b)Valorizzare l'attività artigianale italiana, con particolare riguardo a quella relativa alla produzione della pipa, in  riferimento al suo design, al valore storico e culturale di una ricerca, progettazione e realizzazione tradizionale;
c)Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
d)Collaborare con persone, enti ed associazioni per lo svolgimento dei suddetti indirizzi associativi.
e)promuovere incontri, convegni, manifestazioni riguardanti la pipa, il tabacco da pipa ed i sigari;
f)informare gli associati sul mercato della pipa, del tabacco da pipa, dei sigari e degli accessori.
L'associazione si avvarrà, per il raggiungimento dei suoi scopi, sia di strumenti cartacei   che telematici..

Art. 4
Associati
Sono associati del MPC, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta approvata.
I Soci si distinguono in :
A.Fondatori: ovvero coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione;
B.Ordinari: ovvero coloro che aderiscono all'Associazione durante la sua esistenza;
C.Sostenitori: ovvero le persone fisiche, enti società o aziende che condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, contribuiscono al loro perseguimento con elargizioni e donazioni. Essi non hanno diritto di voto e vengono nominati dal Comitato direttivo. I loro contributi di qualsiasi natura non impegnano in alcun modo l'Associazione MPC e non vincolano la gestione del patrimonio sociale.
D.Simpatizzanti: ovvero coloro che usufruiscono di particolari quote associative, finalizzate a promuovere l'adesione a MPC. Essi non hanno diritto di voto.
Spetta al Comitato Direttivo deliberare  insindacabilmente sulle domande di ammissione.
La mancata ammissione di un soggetto verrà motivata allo stesso.
Gli associati devono versare  le quote associative annuali  richieste dal Comitato Direttivo che delibererà  in porposito di anno in anno.
Il Comitato direttivo potrà stabilire particolari condizioni associative, al fine di promuovere l'adesione a MPC, di cui nessun soggetto potrà usufruire per oltre due anni.
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per poter possedere la qualifica di socio è necessario il compimento della maggiore età.

Art. 5
Diritti dei soci
I Soci hanno diritto di:
a.essere convocati per l'Assemblea generale;
b.essere convocati in occasione di manifestazioni nazionali od internazionali o di ogni altra manifestazione promossa dal MPC;
c.ricevere annualmente il bilancio consuntivo del MPC;
d.ricevere la tessera e le eventuali pubblicazioni del MPC;
e.recedere in qualsiasi momento dall'associazione al MPC, senza diritto di rivalsa sulle quote versate.

Art. 6
Gli associati vengono ammessi a far parte del MPC senza limiti di tempo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti.
Gli associati cessano di appartenere al MPC per dimissione o decadenza.
Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a.che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione  o lesivi eticamente e/o moralmente rispetto ai principi dell'Associazione e/o dei suoi associati;
b.che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali  stabilite dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea  per  il conseguimento dell'oggetto sociale;
c.che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea  mediante lettera raccomandata  postale inviata  al  Presidente del MPC.

Art. 7
Gli organi dell'Associazione sono:
A) l'Assemblea dei soci;
B) il Comitato Direttivo;
C) il Presidente;
D) il VicePresidente;
E) il Segretario;
F) il Tesoriere.

Art. 8
Assemblea
L'assemblea è formata da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata anche qualora ne faccia richiesta un terzo degli associati con l'indicazione degli argomenti da porre all'O.d.g.
In caso di tale richiesta, il Presidente del Comitato Direttivo, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'Assemblea Generale entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati  e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno cinque soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati .
Ciascun socio potrà conferire delega scritta per la partecipazione all'assemblea ad altro socio.
Ciascun socio potrà rappresentare al massimo cinque soci
Spetta all'assemblea, che si radunerà almeno una volta all'anno, deliberare in merito:
all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori;
all'approvazione ed alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre;
agli indirizzi e regolamenti della vita associativa.
Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 9
L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto anche se espresso con delega.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Art. 10
Comitato Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni  e comunque sino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 11
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli introiti e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.
Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre, per sottoporre all'assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli associati possono prendere visione degli atti concernenti l'attività dell'associazione e del bilancio consuntivo, che deve restare depositato in copia, presso la sede dell'associazione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inoltrata tramite lettera o e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Il Comitato Direttivo viene convocato ogni volta su iniziativa del Presidente, di due terzi dei suoi componenti o su richiesta dell'Assemblea, previa indicazione dell'ordine del giorno. In caso di assoluta e comprovata urgenza, il Comitato Direttivo può sostituirsi all'Assemblea Generale, salvo l'obbligo di convocarla entro tre mesi dal compimento dei singoli atti di competenza dell'Assemblea per chiedere la ratifica.
Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due dei suoi membri.

Art. 12
Il Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Nomina, a suo insindacabile giudizio, il Vice Presidente, scegliendolo fra i membri del Comitato Direttivo.
Consultati gli eletti nel Comitato Direttivo, attribuisce le cariche all'interno dello stesso.
Convoca il Comitato Direttivo e può convocare l'Assemblea Straordinaria.

Art. 13
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente del Comitato Direttivo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

Art. 14
Il Segretario
Il Segretario attua le delibere dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Presidente e, in particolare:
a.sovrintende alla Segreteria ed all'archivio;
b.convoca per iscritto le riunioni ordinarie dell'Assemblea Generale e, su mandato esplicito del Presidente, quelle straordinarie;
c.redige e firma i verbali delle riunioni e ne invia copia ai membri aventi diritto;
d.tiene il libro dei Soci;
e.tiene il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo;
f.gestisce le tessere associative.

Art. 15
Il Tesoriere
Il ruolo del Tesoriere, che può essere affidato al Segretario, è quello di gestire l'amministrazione dell'Associazione.
In particolare:
a.tiene la contabilità;
b.intrattiene gli eventuali rapporti di conto corrente con gli istituti di credito;
c.tiene il libro cassa;
d.predispone i bilanci di consuntivo e preventivo con la collaborazione degli altri componenti il Comitato Direttivo.

Art. 16
Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato:
a)dal patrimonio iniziale di ¤ 1.000,00 (euro mille/00);
b)dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
c)dai contributi di altre persone fisiche e giuridiche;
d)da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e)da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.
L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1 ottobre al 31 settembre.
Entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Comitato Direttivo il rendiconto di cassa dell'esercizio chiuso ed il preventivo dell'esercizio successivo.
Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in maniera indiretta, ai Soci. Detti eventuali avanzi di gestione verranno eventualmente utilizzati nell'esercizio successivo per le finalità già previste dall'Art. 1.

Art. 17
Scioglimento
L'associazione si estingue:
a)quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
In caso di estinzione il Comitato Direttivo procederà, direttamente o tramite la nomina di un liquidatore, alla liquidazione delle attività e delle passività dell'associazione.
In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Art. 18
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.
 
 





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